Documenti falsi

DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA E QUERELA DI FALSO

Quando si intende contestare, in senso generale, l’autenticità di un documento, sussistono due metodi previsti dal codice di rito. Il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. e la querela di falso ex art. 221 c.p.c.-.

Il disconoscimento riguarda le scritture private non autenticate né riconosciute, mentre la querela di falso riguarda per lo più gli atti pubblici o le scritture private autenticate o riconosciute.

 

Per quanto riguarda il caso particolare della firma apposta su foglio firmato in bianco questo non è soggetto a querela di falso, ma vi sarà una denuncia per riempimento abusivo, mentre nel caso di modifica del testo la denuncia riguarderà la volontà negoziale.

 

DISCONOSCIMENTO DEL DOCUMENTO prodotto in fotocopia

Dal libro “Diritto processuale civile” di Francesco Paolo Luiso si scrive in riferimento alle fotocopie esibite come prova durante un processo.

L’art. 2719 del c.c. stabilisce che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non è espressamente disconosciuta“.

Perciò, se la parte in giudizio produce la fotocopia di un documento e la controparte non nè disconosce espressamente la conformità all’originale, la fotocopia del documento si presume rappresentare correttamente l’atto fotocopiato, ed ha quindi la stessa efficacia dell’atto rappresentato.

La giurisprudenza equipara il disconoscimento di cui stiamo parlando a quello previsto dall’art. 214 c.p.c. relativo alla sottoscrizione della scrittura privata.

La produzione delle fotocopie in giudizio è usuale e nella prassi; di solito non vengono prodotti i documenti in originale, perchè si corre il rischio di perderli nel caos delle cancellerie.

Anche qui l’incertezza sulla genuinità della fotocopia comporta, finchè tale incertezza perdura la inutilizzabilità della fotocopia stessa come prova.

E’ la stessa disciplina dell’art. 2712 c.c. : quando c’è ad opera della controparte, la contestazione della genuinità, bisogno, per poter usare quella prova, accertarne la genuinità. In mancanza di tale accertamento, la prova non ha alcun valore.