La data nel testamento olografo

 

La data nel testamento olografo viene considerato un elemento fondamentale per rendere il testamento olografo un documento con efficacia legale. La data in un testamento olografo è importante per stabilire il momento della redazione e nel caso compaiano altri testamenti per stabilirne la sequenza e conseguentemente la priorità dell’ultimo redatto.

In realtà vi sono casi in cui nel testamento olografo la data risulti erronea o che addirittura che il testatore se la dimentichi , in questi casi cosa potrebbe succedere?

In altri termini «per il combinato disposto dagli artt. 602 e 606 c.c. l’omessa o l’incompleta indicazione della data comportano l’annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell’atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto, ne l’invalidità del testamento può essere subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie» (Cass. n. 6682/1988; n. 7783/2001; n. 12124/2008).

 

Nel caso di data aggiunta da altra mano non necessariamente causerà l’invalidità del testamento olografo

(Cass. Sez. n. 5091 del 16 febbraio 2022)
In relazione all’intervento di terzi sulla scheda testamentaria questa Corte ha affermato che il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l’invalidità per carenza dell’olografia opera – in presenza di un intervento di terzi – anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola, a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (Cass. n. 26406/2008, conf. Cass. n. 27414/2018, che ha precisato che l’apposizione della data ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione, mentre l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius).