Perizia grafologica su fotocopia: tutto ciò che devi sapere
Introduzione
Talvolta, nell’ambito di Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) grafologiche, ci si trova nella condizione di dover verificare l’autenticità di una sottoscrizione avendo a disposizione unicamente una fotocopia. È importante sottolineare che l’analisi di una copia non esclude la possibilità di manomissione del documento originale.
L’esecuzione di una CTU su copie è certamente possibile, sebbene il giudizio debba essere espresso con riserva, in quanto la fotocopia rappresenta intrinsecamente una modificazione dell’originale.
L’esperienza ventennale di Marta Cappello come perito grafologo forense può offrire spunti utili per comprendere come esaminare le copie e quali accorgimenti adottare.

Ammissibilità della perizia grafologica su fotocopia

L’ammissibilità della perizia su fotocopia è spesso dettata dalla mancata reperibilità dell’originale. Si pensi, ad esempio, a contesti bancari, acquisizioni e cessioni in cui la documentazione prodotta è disponibile solo in copia, oppure a documenti depositati agli atti e successivamente smarriti.
Non esiste una normativa specifica che disciplini l’utilizzo di fotocopie in perizia grafologica, tuttavia diverse sentenze si sono espresse in merito.
È fondamentale ricordare che la perizia grafologica di per sé esprime un valore indiziario e, nel caso di un giudizio basato su una fotocopia, tale valore può essere considerato probante solo se corroborato da ulteriori elementi indiziari.
Condizioni per un'analisi efficace su fotocopia
La prima condizione per un’analisi efficace è la qualità della fotocopia; la seconda, meno rilevante, è il colore. Una fotocopia ad alta risoluzione consente l’individuazione di un maggior numero di dettagli utili all’esame delle caratteristiche grafiche. In alcuni casi, la riproduzione della copia può evidenziare particolari come le variazioni di pressione; in altri, può omettere collegamenti tra le lettere e alleggerimenti della penna, perdendo così dettagli significativi.
Una fotocopia di ottima qualità permette di eseguire una perizia grafologica e di raggiungere un elevato grado di certezza.

Tecniche di stampa e loro impatto sull'analisi grafologica

La stampa della copia può essere realizzata con stampanti laser o inkjet. Queste due tecnologie producono caratteristiche diverse e distinguibili sul foglio.
La stampante laser utilizza un toner in polvere che viene fuso sulla carta attraverso un laser e un rullo riscaldato. La firma risulterà più precisa, con bordi più definiti.
La stampa con stampante inkjet, invece, avviene tramite un inchiostro spruzzato sulla carta attraverso degli ugelli. La firma presenterà bordi meno netti e una qualità inferiore.
Eseguire una perizia grafologica su fotocopia permette non solo di distinguere il tipo di stampa, ma anche di individuare eventuali falsificazioni o modifiche apportate a un originale.
Metodologia dell'analisi grafologica su fotocopia
L’analisi della fotocopia prevede alcuni controlli preliminari sul testo dattiloscritto:
- delle spaziature di battitura;
- del carattere utilizzato;
- della dimensione dei caratteri;
- della coerenza dei vari elementi all’interno del documento;
- di eventuali differenze di stampa.
E sulla firma:
- coerenza dei rapporti spaziali con il testo;
- uniformità della firma e della sua stampa.
L’esame preventivo è fondamentale per individuare eventuali segni di composizioni artificiali del documento.
La firma manoscritta, in un documento in fotocopia ad alta risoluzione, può essere analizzata cogliendo aspetti legati alla dinamica del tracciato grafico e a elementi di spontaneità. Questi elementi permettono di escludere alcune tracce di manomissione. L’esame delle caratteristiche grafiche condurrà poi all’individuazione della tipologia di mano scrivente.
I limiti intrinseci alla fotocopia riguardano la composizione del documento e l’impossibilità di verificare la terza dimensione della scrittura, come la pressione esercitata.

Vantaggi e svantaggi dell'uso delle fotocopie in perizia grafologica

Le fotocopie, pur non offrendo certezze sull’integrità documentale, presentano il vantaggio di essere immediatamente disponibili. Tuttavia, i vantaggi sono nettamente inferiori rispetto agli svantaggi.
Il principale svantaggio nell’eseguire una perizia calligrafica su fotocopia è il rischio che la copia abbia alterato l’originale, compromettendo l’accuratezza del giudizio. Alcune copie possono omettere o aggiungere elementi non presenti nell’originale.
Per questo motivo, è cruciale esaminare tempestivamente l’originale per cogliere tutti gli elementi REALI necessari a impostare un’eventuale causa e definire le strategie legali.
Casi pratici e giurisprudenza rilevante
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FAQ sulla perizia grafologica su fotocopia
Quanto costa una perizia grafologica?
Il costo di una perizia grafologica dipende da diversi fattori:
- tipo di richiesta: orale, parere motivato scritto, relazione tecnica dettagliata;
- complessità del caso
- qualità del materiale fornito: fotocopia o originali, numero e qualità della documentazione;
- Urgenza della perizia;
- richiesta di sopralluoghi e di dibattimento.
Fasce di prezzo:
- Parere preliminare (su una firma): a partire da 300-700 euro;
- Parere preliminare (testamento olografo): a partire da 1000 euro;
- Perizia calligrafica (su firma): a partire da 600 euro;
- perizia calligrafica (su testamento olografo): a partire da 1500-2000 euro.
- Consulenza tecnica: a partire da 1200 euro.
E’ consigliabile chiedere un preventivo dettagliato, illustrando il caso e i documenti disponibili.
Quanto è attendibile una perizia calligrafica?
Fattori che influenzano l’attendibilità?
- Qualità del materiale in esame: originale o copie
- Scritture di comparazione adeguate;
- Competenza ed esperienza del perito grafologo;
Esistono sentenze della Cassazione in merito alle fotocopie?
Qui di seguito alcune sentenze:
- Corte di Cassazione n. 12978/2020
- Corte di Cassazione n. 13163/2021
- Corte di Cassazione n. 46603/2021
- Corte di Cassazione n. 8980/2022
Corte di Cassazione n. 12978/2020
Corte di Cassazione (n. 12978/2020):
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla parte civile Salvatore Angela (erede di Salvatore Camillo) contro la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che aveva assolto Giancarlo Rabuffo dal reato di calunnia.
I fatti alla base del procedimento:
Rabuffo aveva denunciato per falso Salvatore Camillo, legale rappresentante della società SAIES, sostenendo che nel procedimento civile di sfratto per morosità era stata depositata una dichiarazione integrativa del contratto di locazione con una sua firma falsa. La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado (che aveva condannato Rabuffo), assolvendolo perché il fatto non sussiste, ritenendo non provata la falsità della querela.
Motivi del ricorso di Salvatore Angela:
La parte civile ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la motivazione della Corte d’Appello su tre punti principali:
- Inattendibilità dei testimoni: La Corte d’Appello aveva ritenuto inattendibile la versione di Salvatore Camillo e attendibile quella di un altro testimone (D’Alessandro), trascurando alcune incongruenze e il fatto che Rabuffo non avesse mai disconosciuto una dichiarazione integrativa successiva (senza data) relativa alla conversione in euro dei canoni.
- Inattendibilità delle perizie grafologiche: La Corte d’Appello aveva sminuito il valore delle perizie che attestavano l’autografia della firma di Rabuffo sulla dichiarazione integrativa disconosciuta, in quanto svolte su una fotocopia. La parte civile sottolineava che i periti avevano ritenuto la fotocopia chiara e avevano utilizzato anche un documento originale di comparazione.
- Disattenzione degli argomenti del Tribunale: La Corte d’Appello non aveva considerato che Rabuffo non aveva contestato la dichiarazione integrativa in euro e aveva pagato l’intero importo del canone indicato nella scrittura privata disconosciuta, rendendo implausibile la sua giustificazione successiva.
Il ricorso contestava anche l’erronea deduzione di Rabuffo sulla prescrizione del reato.
Decisione della Corte di Cassazione:
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati. Ha ribadito il principio secondo cui, in caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice d’appello deve fornire una motivazione adeguata e plausibile, ancorata alle risultanze processuali, confutando specificamente gli argomenti della sentenza di primo grado.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’ammissibilità di una perizia su fotocopia, aveva correttamente evidenziato i limiti di tale analisi e la necessità di integrarla con una valutazione logico-indiziaria del contesto. La Corte d’Appello aveva, inoltre, evidenziato lacune e imprecisioni nella testimonianza della persona offesa e fornito una spiegazione (seppur opinabile) sul pagamento dei canoni con assegni nonostante l’asserito accordo “in nero”.
In definitiva, la Cassazione ha concluso che la motivazione della sentenza impugnata era rafforzata e aveva evidenziato un’insufficienza probatoria tale da giustificare il ragionevole dubbio che aveva portato all’assoluzione di Rabuffo.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e la parte civile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 2000 euro alla cassa delle ammende.
Corte di Cassazione (n. 13163/2021)
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Massimo Lo Surdo contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.).
I fatti alla base del procedimento:
Il Tribunale di Torino aveva condannato Lo Surdo per calunnia. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato tale condanna. Lo Surdo ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
Motivi del ricorso di Massimo Lo Surdo:
Lo Surdo ha articolato cinque motivi di ricorso:
- Erronea integrazione dell’elemento materiale della calunnia: Sosteneva che la sua denuncia appariva talmente assurda e inverosimile da essere stata inizialmente iscritta come fatto non costituente reato.
- Omessa verifica della perizia svolta in altro giudizio: Lamentava che la Corte d’Appello non avesse verificato la correttezza di una perizia svolta in un altro procedimento, la cui assenza renderebbe impossibile sostenere la sua coscienza e volontà di muovere un’accusa mendace.
- Erronea valutazione della perizia grafologica eseguita su fotocopie: Contestava che i giudici d’appello avessero ritenuto corretta una perizia grafologica eseguita su documenti in fotocopia.
- Illogicità e contraddittorietà della motivazione sul risarcimento del danno: Criticava la conferma del risarcimento del danno alla parte civile e l’assegnazione di una provvisionale.
- Violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Decisione della Corte di Cassazione:
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni:
- Primi tre motivi (ricostruzione in fatto): Sono stati ritenuti inammissibili in quanto riproponevano rilievi già dedotti in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte distrettuale e sollecitavano una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità. La Cassazione ha sottolineato che il suo compito è verificare la logicità e la completezza dell’iter argomentativo del giudice di merito, non valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
- La Corte ha comunque osservato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato gli elementi a carico di Lo Surdo, evidenziando come le sue accuse avessero travalicato il diritto di difesa, come le critiche alla consulenza tecnica fossero infondate (anche per il suo rifiuto di sottoporsi al saggio grafico) e ricordando che la calunnia è un reato di pericolo che non richiede l’effettivo inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, purché la falsa accusa contenga gli elementi necessari per l’esercizio dell’azione penale.
- Quarto e quinto motivo (statuizioni civili e attenuanti generiche): Sono stati ritenuti totalmente generici in quanto il ricorrente si era limitato a dolersi delle decisioni senza indicare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle sue censure, venendo meno al suo onere di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Conseguenze della decisione:
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, Lo Surdo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Corte di Cassazione (n. 46603/2021)
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Palermo limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
I fatti alla base del procedimento:
Baldassare Lo Duca era stato condannato dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di calunnia (art. 367 cod. pen.) per aver mendacemente disconosciuto un contratto di fornitura elettrica, simulando una truffa a suo danno e provocando l’inizio di un procedimento penale.
Motivi del ricorso di Baldassare Lo Duca:
Lo Duca presentò ricorso in Cassazione articolando tre motivi:
- Vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di nuova perizia: Contestava che la prima perizia fosse stata svolta su una fotocopia del documento con la sua sottoscrizione (una mera sigla), nonostante le presunte obiezioni del perito sull’impossibilità di effettuare l’analisi.
- Vizio di motivazione sulla responsabilità: Criticava la fondazione della sua responsabilità su una registrazione fonica, una perizia grafologica e le dichiarazioni di tre testimoni di cui non sarebbe stata vagliata l’attendibilità.
- Violazione di legge e mancanza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena: Lamentava il mancato accoglimento della richiesta di sospensione condizionale della pena nonostante l’assenza di precedenti penali.
Decisione della Corte di Cassazione:
- Primo e secondo motivo (richiesta di nuova perizia e responsabilità): La Corte di Cassazione li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che i motivi si presentavano come generiche negazioni delle prove raccolte e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni convergenti dei giudici di merito, senza evidenziarne manifeste illogicità. In particolare, la Cassazione ha precisato che la sentenza d’appello chiariva che la perizia grafologica, pur svolta su una fotocopia di buona qualità, aveva concluso attribuendo la sottoscrizione a Lo Duca. Inoltre, la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione anche su testimonianze che confermavano la stipulazione del contratto.
- Terzo motivo (sospensione condizionale della pena): La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo e ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente a tale punto. Ha constatato che la Corte d’Appello non aveva fornito alcuna risposta specifica al motivo d’appello riguardante la sospensione condizionale della pena. La motivazione del Tribunale sul punto (che si rifaceva alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, ossia la mancata ritrattazione dell’imputato) non era pertinente ai criteri di valutazione della sospensione condizionale, che si basano sulla prognosi di non recidiva. Non emergendo cause ostative radicali alla potenziale concessione della sospensione, la Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo giudizio sul punto da parte di un’altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.
In sintesi:
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Lo Duca per calunnia, ma ha accolto il ricorso limitatamente all’omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, rinviando il caso ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per una nuova valutazione su questo specifico aspetto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Corte di Cassazione (n. 8980/2022)
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ferruccio Calvani contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato il rigetto della sua querela di falso relativa alla girata di azioni della società Fiuggi Medicai Service spa (poi Villa Stuart srl) a favore del Gruppo Italfin ’80 spa.
I fatti alla base del procedimento:
Calvani, ex titolare di azioni privilegiate della suddetta società, aveva citato in giudizio il Gruppo Italfin ’80 e Villa Stuart srl in liquidazione, chiedendo di accertare la falsità della girata del titolo azionario a favore di Italfin ’80, autenticata da un notaio nel 1992. Calvani sosteneva di non aver mai sottoscritto quella girata o, in alternativa, di aver firmato un foglio diverso in assenza di un pubblico ufficiale. Il Tribunale aveva respinto la querela di falso, e la Corte d’Appello aveva confermato tale decisione.
Motivi del ricorso di Ferruccio Calvani:
Calvani ha presentato ricorso in Cassazione articolando tre motivi:
- Nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento peritale: Contestava la legittimità della consulenza tecnica d’ufficio grafologica svolta su una fotocopia della girata azionaria, ritenendo tale esame inattendibile e la CTU affetta da nullità assoluta. Evidenziava, inoltre, che la consulenza aveva espresso un giudizio di mera probabilità sull’autografia della firma, non di certezza, e che l’indisponibilità dell’originale impediva di verificare eventuali manomissioni.
- Nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c.: Criticava la Corte d’Appello per aver desunto un argomento di prova dalla sua presunta condotta processuale in un precedente giudizio. Calvani sosteneva che non vi era contraddizione nel suo comportamento, avendo contestato in precedenza la validità sostanziale della cessione per vizi del consenso, e che la condotta processuale in altro giudizio non poteva essere utilizzata ai fini dell’art. 116 c.p.c.
- Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.: Lamentava la motivazione contraddittoria della Corte d’Appello che aveva rigettato la querela per asserita carenza probatoria, non ammettendo la prova testimoniale del notaio e non valutando altre prove documentali (il registro delle girate del notaio e le dichiarazioni rese dal notaio in un procedimento penale), che avrebbero potuto dimostrare la mancata autenticazione della firma e quindi una manipolazione del titolo.
Decisione della Corte di Cassazione:
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti e tre i motivi di ricorso infondati o inammissibili:
- Primo motivo: La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la querela di falso è ammissibile anche contro una fotocopia non disconosciuta, fermo restando la valutazione del grado di probatorietà degli accertamenti eseguiti sulla copia. Nel caso specifico, la necessità della querela derivava dall’autenticazione notarile della firma. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva eccepito tempestivamente la nullità della CTU per essere stata svolta su copia, configurandosi una nullità relativa sanata dalla mancata eccezione nei termini. Infine, ha rilevato che la CTU aveva comunque espresso un giudizio di “alta probabilità” di autografia.
- Secondo motivo: La Cassazione ha affermato che il giudice di merito può utilizzare, per formare il proprio convincimento, anche prove o risultanze istruttorie di altri giudizi, considerandole come semplici indizi ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato la contraddittorietà nel comportamento processuale di Calvani tra il primo giudizio (in cui contestava la validità per vizi del consenso) e il secondo (in cui deduceva la falsità della firma). Tale motivazione è stata ritenuta logica e non sindacabile in sede di legittimità.
- Terzo motivo: La Cassazione ha ribadito che il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice d’appello di ammettere prove testimoniali o richiedere la produzione di documenti non è sindacabile in sede di legittimità, salvo motivazione palesemente incongrua o contraddittoria, che nel caso non sussisteva.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.