Il grafologo

Il grafologo e le origini della PERIZIA GRAFICA

La falsificazione documentale è sempre esistita.

Il grafologo Avanti Cristo (a.C.)

I primi riferimenti storici risalgono alla legge Cornelia promulgata da Silla (81 a. C.). In particolare la Lex Cornelia de falsis promulga norme riferite alla falsificazione dei testamenti e prende in considerazione sia le falsificazioni della manoscrittura che le manomissionie dei sigilli.

Il grafologo dopo Cristo (d.C.)

 

Successivamente, venne scritto De Officiis: Trattato filosofico in tre libri, considerato l’ultima opera filosofica di Cicerone (44 a.C.).

In questo libro viene inserito espressamente l’esame comparativo delle scritture nella procedura di indagine all’interno del processo.
Si ritrovano ulteriori indicazioni al ricorso all’esame di comparazione delle scritture nelle disposizioni legislative di Giustiniano – Rescritto a Giuliano (530 d.C.) e nelle Novellae 49 – 73 (537-8 d.C.).
In queste disposizioni vengono delineate indicazioni procedurali ancor oggi utilizzate. In particolare vengono evidenziati le possibili cause che comportano cambiamenti nella scrittura in un medesimo soggetto scrivente come : la penna e l’inchiostro o l’età o la malattia.
L’apertura dei confini e lo sviluppo dell’attività commerciale influirono particolarmente sul valore della scrittura privata e della sottoscrizione.
Nel tardo medioevo vennero introdotte altre disposizioni in merito al riconoscimento della scrittura privata. La scrittura privata deve essere riconosciuta dalla parte e se questa non risponde la scrittura viene considerata autentica, al contrario in caso di disconoscimento si procede con il confronto con i testimoni che avevano sottoscritto il documento impugnato a cui segue l’esame di comparazione affidato ad esperti. Questo esame non poteva essere effettuato se privo di documentazione idonea e in alternativa il giudice richiedeva un saggio grafico sotto dettatura.

 

Fino a questo momento hanno svolto il lavoro di esperti in scrittura i rachimburgi ( Fonte Treccani – uomini liberi che, secondo la legge salica, intervenivano all’assemblea giudiziaria della centena, pronunciando sentenze al fianco del conte. Avevano anche funzione di esecutori delle sentenze (pignoramenti). Furono poi sostituiti da Carlo Magno dagli scabini (Fonte Treccani – Nel Medioevo, gli uomini liberi (ingenui), istruiti nelle leggi (sapientes), di buona condotta (Deum timentes), che, nominati dall’imperatore o dal re, costituivano un corpo di giudici permanenti nell’ambito della contea o della centena. La loro istituzione risale all’età carolingia; erano in numero di 7 o di 12 e il loro giudizio diveniva esecutivo per il tramite della sentenza pronunciata dal conte).
Sarà Innocenzo III in una nota decretale a chiedere ai giudice di servirsi di persone particolarmente esperte per raggiungere la verità.
E solo Enrico IV nel XVII secolo che istituzionalizzò la figura dei periti come persone capaci e saggi in grado di basare i loro giudizi su rapporti di equità.

 

Questi periti presentano una formazione di copisti, maestri di scuola, notai e scrittori.
In Francia un’ordinanza del XVI secolo stabilisce i criteri per accedere alle corporazioni delle persone esperte in scrittura. Da qui in poi sia in Francia che in Italia questa figura professionale rientra nella prassi civile e penale e proprio in questi anni compaiono vaste produzioni letterali che costituiranno importanti punti di riferimento per i periti.

Il grafologo nell’ottocentento

Nell’ottocento questa categoria usufruirà di contributi importanti per la perizia su scritture: i medici ricercano le influenze delle malattie sulla scrittura; i fisiologi studiano le leggi che regolano la scrittura; alcuni scienziati inseriscono nel metodo di indagine strumentazioni sempre più aggiornate come il microscopio e la fotografia; i grafologi rivendicano il titolo di perito affermando la scientificità della loro disciplina facendo seguire molti studi utilizzati ancor oggi in questa professione.

 

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